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  Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la  cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,  al loro trattamento.
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art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 -  Codice in materia di protezione dei dati personali
  Art. 13.  Informativa
	- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali  sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  
	- le finalità e le  modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 
  - la natura obbligatoria  o facoltativa del conferimento dei dati;
 
  - le conseguenze di un  eventuale rifiuto di rispondere;
 
  - i soggetti o le  categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e  l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 
  - i diritti di cui  all'articolo 7;
 
	- gli estremi  identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio  dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha  designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito  della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in  modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un  responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti  di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
 
	
 
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	- l'informativa  all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo  eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
 
	
 
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Art. 157.  Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
- Per  l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al  responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di  esibire documenti.
 
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Art. 7. Diritto di  accesso ai dati personali ed altri diritti
	- L'interessato  ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che  lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma  intelligibile.
 
  - L'interessato ha  diritto di ottenere l'indicazione:
	
  - dell'origine dei dati  personali;
 
  - delle finalità e  modalità del trattamento;
 
  - della logica applicata  in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 
  - degli estremi  identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai  sensi dell'articolo 5, comma 2;
 
  - dei soggetti o delle  categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel  territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 
	
 
  - L'interessato ha  diritto di ottenere:
	
  - l'aggiornamento, la  rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 
  - la cancellazione, la  trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione  agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 
  - l'attestazione che le  operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato  rispetto al diritto tutelato.
 
	
 
  - L'interessato ha  diritto di opporsi, in tutto o in parte:
	
  - per motivi legittimi al  trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo  scopo della raccolta;
 
  - al trattamento di dati  personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di  vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale.
 
	 
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   CE - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI - Raccomandazione  relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'Unione  Europea adottata il 17 maggio 2001
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
  istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 24 ottobre 19951 ,
  visti gli articoli 29 e 30, paragrafo 1, lettera a), e  paragrafo 3 di detta direttiva,
  visto il regolamento interno, in particolare gli articoli  12 e 14,
  ha adottato la presente raccomandazione:
I. Introduzione
	- Nel documento di lavoro intitolato "Tutela della  vita privata su Internet — Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei  dati on-line", del 21 novembre 20002, il Gruppo di lavoro ha  evidenziato come sia importante garantire la messa in atto di strumenti  adeguati per assicurare che l'utente Internet riceva tutte le informazioni  necessarie affinché possa riporre la propria fiducia, con cognizione di causa,  sui siti visitati e, se necessario, esercitare determinate scelte conformemente  ai propri diritti come previsto dalla normativa europea.
  Tale fattore risulta particolarmente importante in  considerazione del fatto che l'uso di Internet moltiplica le possibilità di  raccolta di dati personali e, conseguentemente, i pericoli per i diritti  fondamentali e le libertà degli individui, soprattutto per quel che riguarda la  loro vita privata. Nel suo Parere n. 4/2000 del 16 maggio 2000 sul livello di  tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo sicuro" (Safe  Harbor), il Gruppo di lavoro ha invitato la Commissione a valutare con urgenza  l'opportunità di creare un marchio di qualità per i siti Internet, che si basi  su criteri comuni che potrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
  Questa raccomandazione fa seguito ai due documenti  sopracitati. Essa intende contribuire all'effettiva ed omogenea applicazione  delle disposizioni nazionali adottate in conformità alle direttive3  sulla tutela dei dati personali fornendo indicazioni concrete sull'attuazione  delle norme contenute in tali direttive relativamente alle pratiche più comuni  esercitate attraverso Internet. Tali pratiche si verificano soprattutto al  momento del "contatto iniziale" tra l'utente Internet ed un sito Web  sia nel caso di esclusiva ricerca di informazioni, sia nel caso di esecuzione  di operazioni commerciali su base graduale.
  Le indicazioni fornite di seguito riguardano in particolar  modo la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare  le misure che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate  per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (applicazione degli  articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE). Tali indicazioni focalizzano  in particolare sul come, quando e quali informazioni occorre fornire all'utente  individuale, con l'aggiunta di dettagli pratici relativi a diritti ed obblighi  risultanti da dette direttive.
  Il principale obiettivo di questa raccomandazione consiste  dunque nel fornire un concreto valore aggiunto all'attuazione dei principi  generali della direttiva. Il Gruppo di lavoro considera la presente  raccomandazione come la prima iniziativa per la presentazione a livello europeo  dell'insieme "minimo" di obblighi ai quali i responsabili del  trattamento (le persone fisiche o giuridiche responsabili del trattamento dati  nell'ambito di un sito Web)4 che si occupano di siti Internet in cui  vengono richieste informazioni particolareggiate o la specificazione del campo  d'azione5 possano facilmente conformarsi. Certamente questa  raccomandazione non esonera i responsabili del trattamento dall'obbligo  attualmente vigente di verificare la conformità di tali trattamenti all'intera  serie di requisiti e condizioni precisati nel diritto nazionale applicabile per  renderlo legittimo, verifica senza la quale tale trattamento non risulta  idoneo.
  Tale raccomandazione si applica nel caso in cui il  responsabile del trattamento abbia sede in uno degli Stati membri dell'Unione  europea. In questa circostanza sarà applicato il diritto nazionale dello Stato  membro in oggetto al trattamento dei dati personali che avvenga nel contesto  delle attività di tale stabilimento. Tale raccomandazione si applica altresì  quando il responsabile del trattamento non ha sede nel territorio della  Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti  automatizzati o non automatizzati situati nel territorio di uno degli Stati  membri dell'UE. Tale trattamento è contemplato dalla legislazione nazionale  dello Stato membro in cui si trovano i supporti tecnici o le risorse6. 
  - La raccomandazione, per poter conseguire tale  obiettivo, è rivolta particolarmente:
	
		- ai responsabili del trattamento che raccolgono  dati on-line, dotandoli di una guida pratica che elenchi l'insieme minimo delle misure concrete da attuare;
 
  	- ai singoli utenti Internet affinché siano  informati a riguardo e affinché possano esercitare i propri diritti;
 
  	- alle istituzioni desiderose di assegnare un'etichetta certificante la conformità delle procedure di trattamento impiegate alle  direttive europee sulla protezione dei dati, dotandole di criteri di  riferimento per l'assegnazione di tale etichetta riguardo alle informazioni  da apporre e alla raccolta di dati personali. È ovvio che, al momento  dell'assegnazione dell'etichetta, occorrerà tener conto di separati criteri  concernenti altri obblighi e diritti oltre ai suddetti criteri di riferimento.  Il Gruppo di lavoro pubblicherà successivamente un esauriente documento  relativo a detta problematica;
 
  	- alle autorità europee responsabili della protezione  dei dati per poterle dotare di un quadro di riferimento comune per il loro  compito di verifica della conformità alle disposizioni nazionali adottate dagli  Stati membri, conformemente alle direttive sopracitate;
 
		
 
  - Il Gruppo di lavoro è inoltre del parere che tale  raccomandazione dovrebbe servire da riferimento per la definizione dei  criteri per software e hardware preposti alla raccolta e al trattamento di  dati personali su Internet.
 
II. Raccomandazioni sulle informazioni da fornire in caso  di raccolta di dati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. 
    2.1.  Informazioni da fornire alla persona interessata e tempi da rispettare.
	- Qualsiasi raccolta di dati personali individuali  ottenuta attraverso un sito Web richiede l'anticipata fornitura di determinate  informazioni. In termini di contenuto la conformità a tale obbligo rende  necessario:
 
  - menzionare l'identità, l'indirizzo fisico e quello  elettronico del responsabile del trattamento e, ove possibile, quello  dell'eventuale rappresentante in forza all'articolo 4.2 della direttiva;
 
  - menzionare chiaramente la/le finalità del trattamento  con il quale il responsabile raccoglie dati attraverso un sito Web. Ad esempio,  nel caso in cui tali dati vengano raccolti per stipulare un contratto  (abbonamento ad Internet, ordine di prodotti, ecc.) ed anche per la  commercializzazione diretta, occorre che il responsabile specifichi chiaramente  le due finalità in questione;
 
  - menzionare chiaramente il carattere obbligatorio o  facoltativo delle informazioni richieste. Le informazioni obbligatorie sono  quelle indispensabili all'espletamento del servizio richiesto. Ad esempio, è  possibile evidenziare il carattere obbligatorio o facoltativo apponendo un  asterisco all'informazione di carattere obbligatorio oppure, in alternativa, è  possibile scrivere "facoltativo" accanto all'informazione non  obbligatoria. Il fatto che la persona interessata non fornisca informazioni  facoltative non deve tornarle a svantaggio in nessun modo;
 
  - menzionare l'esistenza di diritti, e delle condizioni  per il loro esercizio, in base ai quali l'interessato possa esprimere il  proprio consenso o, eventualmente, opporsi al trattamento di dati personali7. È necessario parimenti fornire indicazioni sulle modalità di accesso, di  rettifica o di cancellazione di tali dati o informazioni, sia riguardo la  persona o il servizio al quale occorre rivolgersi per l'esercizio di tali  diritti, che relativamente alla possibilità di esercitarli on-line e  all'indirizzo fisico del responsabile;
 
  - elencare i destinatari o le categorie di destinatari  delle informazioni raccolte. Al momento della raccolta di dati i siti  Internet dovrebbero specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi  disponibili a terzi — tra cui, in particolare, partner commerciali, imprese  figlie, ecc. — e le relative motivazioni (con finalità diverse dalla fornitura  del servizio richiesto e per la commercializzazione diretta8).
  In questi casi è fondamentale che gli utenti Internet  dispongano di un'effettiva possibilità di opporsi on-line a detta  comunicazione cliccando su di una casella di spunta ed esprimendo così il  proprio favore alla comunicazione dei dati con finalità diverse dalla fornitura  del servizio richiesto. Dal momento che il diritto di opporsi può essere  esercitato in qualunque momento, occorre menzionare anche nelle informazioni  fornite alla persona interessata la possibilità di esercitare tale diritto  on-line. Il Gruppo di lavoro, consapevole degli svantaggi recati dal  sovraccarico di informazioni negli schermi, è del parere che, se non appaiono  nomi di destinatari, il responsabile del trattamento si impegna a non  comunicare le informazioni raccolte a terzi i cui nomi ed indirizzi non siano  stati forniti (a meno che la loro identità sia ovvia), garantisce che la comunicazione  dei dati sia necessaria all'espletamento del servizio richiesto dall'utente  Internet e che tale comunicazione sia effettuata esclusivamente con quella  finalità. 
  - Nel caso in cui sia previsto che il responsabile del  trattamento trasmetta i dati a paesi esterni all'Unione europea, specificare se  tali paesi garantiscono una protezione adeguata degli individui riguardo al  trattamento dei loro dati personali, in forza dell'articolo 25 della direttiva  95/46/CE. In questo caso è necessario fornire informazioni specifiche a  proposito dell'identità e dell'indirizzo dei destinatari (indirizzo fisico e/o  elettronico)9;
 
  - fornire nome ed indirizzo (indirizzo fisico e/o  elettronico) del servizio o della persona incaricata di rispondere ad eventuali  quesiti riguardanti la protezione di dati personali;
 
	- menzionare chiaramente l'esistenza di procedure di  raccolta automatica di dati prima di utilizzare simili metodi per detta  raccolta10.
  Nel caso di un ricorso a tali procedure è necessario che  la persona interessata riceva le informazioni contenute in questo documento.  Detta persona dovrà inoltre essere informata circa il nome del dominio dal  quale il server del sito trasmette le procedure di raccolta automatica, le  finalità di dette procedure, il loro periodo di validità, l'eventualità in cui  l'accettazione di tali procedure sia necessaria per visitare il sito e le  possibili conseguenze di una loro disattivazione. Se vi sono altri responsabili  del trattamento coinvolti nella raccolta dei dati personali occorre che la  persona interessata riceva tutte le informazioni riguardanti l'identità del  responsabile e le finalità del trattamento relativamente a ciascun responsabile  di detto trattamento.
  È necessario comunicare la possibilità di opporsi alla  raccolta prima di ricorrere a qualsiasi procedura automatica che  provochi la connessione di un utente PC ad un altro sito Web. Es. allo scopo di  evitare che un secondo sito possa raccogliere dati ad insaputa di in utente  Internet nel caso in cui questo venga automaticamente connesso da un sito Web  ad un altro per visualizzare pubblicità sotto forma di banner.
  Ad esempio, se un cookie viene collocato dal server del  responsabile del trattamento è necessario comunicare detta informazione prima  che venga spedito all'hard disk dell'utente Internet, in aggiunta alle  informazioni fornite grazie alla tecnologia esistente che si limita a  specificare il nome del sito di trasmissione ed il periodo di validità di detto  cookie11. 
  - Indicare le misure di sicurezza a garanzia  dell'autenticità del sito, del grado di completezza e riservatezza delle  informazioni trasmesse nella detta rete in applicazione della legislazione  nazionale applicabile12.
 
  - Fornire le informazioni in tutte le lingue usate  nel sito Web e, specialmente, in quei passaggi ove avviene la raccolta dei  dati personali.
 
  - Che i responsabili del trattamento verifichino la  coerenza delle informazioni contenute nei vari documenti destinati al sito (le  sezioni "dati personali e protezione della vita privata", i moduli elettronici,  testi relativi alle condizioni generali di vendita e ad altre comunicazioni  commerciali).
 
  2.2.  Modalità di presentazione delle informazioni 
  
	- Il Gruppo di lavoro ritiene che le seguenti  informazioni debbano apparire direttamente sullo schermo prima che  avvenga la raccolta, così da assicurare un giusto trattamento dei dati.
  Dette informazioni riguardano:
	
  - l'identità del responsabile del trattamento;
 
  - la/le finalità;
 
  - la natura obbligatoria o facoltativa delle informazioni  richieste;
 
  - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati  raccolti;
 
  - l'esistenza del diritto di accesso e di rettifica;
 
  - l'esistenza del diritto di opporsi a qualsiasi  comunicazione dei dati a terzi con finalità diverse dalla fornitura del  servizio richiesto e le modalità per esercitare tale diritto (ad esempio  fornendo la possibilità di cliccare su una casella di spunta)
 
  - le informazioni da fornire in caso di utilizzo di  procedure di raccolta automatica;
 
  - il livello di sicurezza nel corso di tutte le fasi del  trattamento compresa la trasmissione, ad esempio sulle reti.
 
  In tali situazioni le informazioni devono essere fornite  interattivamente e devono apparire sullo schermo. Così, nel caso di metodi  automatici di raccolta dati, dette informazioni possono essere fornite, se  necessarie, tramite la tecnica delle finestre pop-up.
  A proposito del livello di sicurezza nel corso della  trasmissione dei dati dall'apparecchiatura occorre visualizzare un'intestazione  del tipo "Stai accedendo ad una connessione protetta" oppure le  procedure di informazione automatica presenti nei browser, come la comparsa di  icone specifiche sotto forma di chiave o di lucchetto. 
  - Il Gruppo di lavoro ritiene inoltre che sia necessario  poter accedere ad informazioni esaustive riguardo alla politica di tutela della  sfera privata (comprese le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso)  direttamente dalla pagina d'entrata del sito e ovunque vengano raccolti dati  personali on-line. Il titolo dell'intestazione su cui cliccare deve essere  sufficientemente messo in risalto, chiaro e preciso in modo da consentire  all'utente Internet di crearsi un'idea chiara del contenuto al quale sta per  accedere. Ad esempio, l'intestazione potrebbe asserire "Stiamo  raccogliendo e trattando dati personali che La riguardano. Per ulteriori  informazioni clicchi qui" oppure "Dati personali o tutela della sfera  privata". Il contenuto delle informazioni alle quali l'utente Internet è  indirizzato deve altresì essere sufficientemente preciso.
 
	
III. Raccomandazioni per il perfezionamento degli altri  diritti e doveri 
  Il Gruppo di lavoro desidera inoltre attirare l'attenzione  dei destinatari della presente Raccomandazione su altri diritti dell'individuo  ed obblighi dei responsabili del trattamento basati su direttive di particolare  attinenza nell'ambito della raccolta di dati personali su siti Web. Il Gruppo  di lavoro ritiene che le raccomandazioni seguenti, così come le indicazioni  sulle informazioni, abbiano un'utilità pratica immediata sia per i responsabili  del trattamento che per gli utenti Internet.
  - Raccogliere esclusivamente i dati necessari per il  conseguimento dello scopo prefisso;
 
  - garantire che i dati siano trattati esclusivamente  nelle suddette legittime modalità, conformemente ad uno dei criteri elencati  nell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE;
 
  - garantire l'effettivo esercizio del diritto di  accesso e di rettifica; l'esercizio di tali diritti dovrebbe essere  possibile sia all'indirizzo fisico del responsabile del trattamento che  on-line. È necessario predisporre particolari misure di sicurezza affinché  esclusivamente la persona interessata abbia accesso on-line alle informazioni  che la riguardano;
 
  - conformarsi al principio della "finalità" o  "scopo" in base al quale occorre far uso di dati personali solo se  necessario e per finalità determinate. In altri termini, in assenza di un  motivo legittimo, non è possibile fare uso di dati personali ed è necessario  mantenere l'anonimato degli individui (articolo 6, paragrafo 1, punto b) della  direttiva 95/46/CE). Detto principio è altresì denominato "principio di  minimizzazione".
 
  - Fornire ed incoraggiare la consultazione in modalità  anonima di siti commerciali, nello stesso ambito descritto nel punto 21, senza  richieste di identificazione degli utenti per cognome, nome, indirizzo di posta  elettronica o altri dati identificativi.
  Qualora sia necessario un collegamento ad una persona  senza completa identificazione della stessa è bene suggerire ed accogliere  l'uso di pseudonimi di qualsivoglia natura.
  Ove non sussistano necessità di identificazione legale  occorre incoraggiare ed accogliere l'uso di pseudonimi, anche nel caso  di determinate operazioni. Un esempio è dato dall'uso di certificati pseudonimi  per le firme elettroniche (cfr. articolo 8 della direttiva 1999/93/CE relativa  ad un quadro comunitario per le firme elettroniche). 
  - Stabilire un periodo di conservazione per i dati  raccolti. È possibile conservare detti dati esclusivamente per il tempo  necessario allo scopo del trattamento indicato e perseguito (articolo 6 della  direttiva 95/46/CE e articolo 6 della direttiva 97/66/CE).
 
  - Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la  sicurezza dei dati nel corso del loro trattamento e della loro trasmissione (ad  esempio limitare e determinare il numero delle persone che hanno accesso ai  dati, far uso di trasmissioni cifrate, ecc.; articolo 17 della direttiva  95/46/CE).
 
  - Se è coinvolto un responsabile per l'elaborazione, ad  esempio per ospitare un sito Web, stipulare un contratto che gli imponga di  attuare appropriate misure di sicurezza in conformità anche della normativa  dello Stato membro in cui si trova il responsabile per l'elaborazione, nonché  effettuare il trattamento dei dati personali attenendosi esclusivamente alle indicazioni del responsabile di detto trattamento.
 
  - A seconda dei casi e in forza della legge nazionale,  procedere alla notificazione dell'autorità di controllo (se il responsabile  dell'elaborazione del sito si trova nell'Unione europea o se lo stesso dispone  di un rappresentante nell'Unione europea). Il numero di registrazione di detta  notifica può essere indicato all'interno del sito, in modo vantaggioso, al di  sotto dell'intestazione destinata alla protezione dei dati.
 
  - Se vengono trasferite informazioni ad un paese terzo  in cui non è garantito un adeguato livello di protezione è necessario  assicurare che il trasferimento dei dati avvenga esclusivamente se lo stesso è  in linea con le deroghe all'articolo 26 della direttiva 95/46/CE. In questi  casi occorre informare le persone delle adeguate garanzie fornite affinché il  trasferimento risulti lecito.
 
IV. Raccolta di indirizzi per la commercializzazione  diretta tramite posta elettronica e per la spedizione di newsletter
	- Per ciò che concerne la commercializzazione diretta  per posta elettronica:
	
  - il Gruppo di lavoro ripropone il proprio parere secondo  il quale gli indirizzi di posta elettronica reperiti nelle aree pubbliche di  Internet all'insaputa delle persone interessate, ad esempio nei gruppi di  discussione, non sono stati raccolti lecitamente. Tali indirizzi non possono  perciò essere utilizzati con finalità diverse da quelle per le quali sono stati  originariamente resi pubblici; in particolar modo non possono essere utilizzati  per la commercializzazione diretta13
 
  - fare uso di indirizzi di posta elettronica per la  commercializzazione diretta a condizione che questi siano stati raccolti  lealmente e legalmente. Affinché la raccolta sia leale e legaleè necessario che  le persone interessate siano state informate della possibilità dell'uso di tali  dati per la commercializzazione diretta e che dette persone abbiano potuto  acconsentire a tale uso direttamente al momento della raccolta (cliccando su  una casella di spunta)14. L'invio di posta elettronica a scopo  promozionale deve altresì prevedere la possibilità di esercitare il recesso  on-line dall'elenco di indirizzi impiegato 15.
 
 
  - Per ciò che concerne la spedizione di newsletter:
	
	- Procurarsi il previo consenso delle persone interessate  e garantire la possibilità di un loro recesso da tali spedizioni in qualsiasi  momento; occorrerà pertanto informare dette persone riguardo a questa  possibilità ogniqualvolta viene spedita una newsletter.
 
 
Il gruppo di lavoro invita il Consiglio d'Europa, la  Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri a tener conto  della presente raccomandazione.
  Il gruppo si riserva la facoltà di formulare ulteriori  osservazioni.
  Fatto  a Bruxelles, 21 maggio 2001
Per il gruppo
Il Presidente
Stefano RODOTÀ
NOTE
	- Gazzetta ufficiale L 281 del 23/11/1995, pag. 31,  disponibile su:
    http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm 
  - WP 37 (5063/00): documento di lavoro - Tutela della vita  privata su Internet — Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati  on-line. Adottato il 21 novembre 2000. Disponibile su: 
    http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp37en.htm 
  - Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla  tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali dati, e direttiva 97/66/CE del 15  dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita  privata nel settore delle telecomunicazioni. Disponibili su:
    http://europa.eu.int/comm/inernal_market/en/media/dataprot/law.htm 
  - A titolo di riferimento, l'articolo 2 della direttiva  95/46/CE definisce il responsabile del trattamento come "la persona fisica  o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che,  da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del  trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento  sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o  comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua  designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario"
 
  - Le raccomandazioni concrete della presente  raccomandazione costituiscono i requisiti minimi nel senso che non sono le  uniche. In futuro tali raccomandazioni dovrebbero essere integrate da altre  relative al trattamento di dati personali ancor più sensibili, come il  trattamento riguardante siti sanitari e siti rivolti a bambini o i servizi  offerti dai portali. In quanto ad altre specifiche modalità di trattamento,  come la divulgazione di dati personali in un sito o la conservazione dei dati  sul traffico da parte dei fornitori di servizi Internet e dei fornitori di  contenuti e servizi Internet, si rimanda alle raccomandazioni del Gruppo di  lavoro contenute nel documento citato nella nota n. 1 e alle altre posizioni  del caso assunte dal Gruppo di lavoro, come il WP 25 (5085/99): Raccomandazione  3/99 relativa alla conservazione dei dati sulle comunicazioni da parte dei  fornitori di servizi Internet a fini giudiziari. Approvata il 7 settembre 1999.  WP 18 (5005/99): Raccomandazione 2/99 relativa al rispetto della vita privata  nel contesto dell'intercettazione delle telecomunicazioni. Approvata il 3  maggio 1999. WP 17 (5093/98): Raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile  ed automatico dei dati personali su Internet effettuato da software ed  hardware. Approvata il 23 febbraio 1999. Tutto disponibile su: cfr. nota n. 1.
 
  - Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punti a) e c) della  direttiva 95/46/CE. È necessario mantenere nettamente distinto tale aspetto  dalla questione del trasferimento legale di dati personali dall'UE ad un paese  terzo. Tale problematica è trattata dagli articoli 25 e 26 della direttiva  95/46/CE e dalle connesse decisioni della Commissione europea relative  all'adeguatezza della tutela nei paesi terzi. Ad esempio, se un sito Web  americano fa uso di strumenti situati all'interno dell'UE per la raccolta ed il  trattamento di dati personali sarà applicata alle operazioni di raccolta e di  trattamento la legislazione dello stato europeo in questione, a prescindere  dall'adeguatezza del livello di protezione fornito da tale compagnia e  conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all'approdo  sicuro. Tale problematica relativa all'adesione o meno dello Stato destinatario  di dati all'approdo sicuro sarà pertinente esclusivamente in merito alla  liceità delle successive cessioni di dati personali dalla compagnia con sede  all'interno dell'UE a quell'altra.
 
 - Il trattamento a finalità specifiche è consentito solo  se motivato da una delle considerazioni elencate nell'articolo 7 della  direttiva 95/46/CE (tra l'altro nei casi in cui la persona interessata abbia  fornito esplicitamente il proprio consenso, in cui il trattamento risulti  indispensabile per l'esecuzione del contratto con la persona interessata, in  cui il trattamento risulti indispensabile per adempiere ad un obbligo legale  del responsabile del trattamento e in cui tale trattamento risulti  indispensabile per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile  oppure di quello di terzi che hanno fatto uso di tali dati, a meno che  l'interesse della persona in oggetto non risulti prevalente).
  Il diritto ad opporsi (cfr. articolo 14) è fissato dagli  Stati membri in almeno due situazioni di cui all'articolo 7, inclusa l'ultima  menzionata sopracitata. L'individuo ha il diritto, salvo disposizione contraria  prevista dalla normativa nazionale, di opporsi in qualsiasi momento per motivi  preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al  trattamento di dati che lo riguardano. Il diritto di opporsi su richiesta e  gratuitamente sussiste in ogni caso quando il trattamento in oggetto è  finalizzato alla commercializzazione diretta. La persona interessata può  inoltre opporsi gratuitamente (una volta informata ed a partire dalla prima  comunicazione) alla comunicazione di dati personali a terzi o al loro utilizzo  per conto di terzi per la commercializzazione diretta. 
  - La comunicazione a terzi è consentita solo nel caso in  cui la finalità prevista non sia incompatibile con quella per la quale i dati  sono stati raccolti e se motivata da una delle considerazioni elencate  nell'articolo 7, condizioni che rendono legittimo il trattamento.
 
  - Informazioni riguardo l'adeguatezza delle decisioni sono  disponibili sul sito Web della Commissione al seguente indirizzo:  http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
 
  - Il trattamento "invisibile" ed automatico dei  dati personali è soggetto alle medesime modalità, condizioni e garanzie delle  altre tipologie di trattamento di dati personali. Cfr. Raccomandazione 1/99 del  Gruppo di lavoro sul trattamento invisibile ed automatico dei dati personali su  Internet effettuato da software e hardware (23 febbraio 1999), disponibile sul  sito Web citato nella nota n. 1
 
  - Se il cookie è collocato da un'organizzazione  attraverso il proprio sito Web e soltanto questa è in grado di accedere al  contenuto di detto cookie non occorre fornire informazioni aggiuntive riguardo  l'organizzazione responsabile del collocamento del cookie, purché  l'organizzazione che ospita tale sito Web sia già stata adeguatamente  identificata.
 
  - Cfr. le norme specifiche dell'articolo 17, paragrafi 1  e 3 secondo trattino della direttiva 95/46/CE.
 
  - Cfr. WP 28 (5007/00): "Parere 1/2000 su alcuni  aspetti del commercio elettronico relativi alla protezione dei dati  personali", approvato il 3.2.2000, WP 29 (5009/00): "Parere 2/2000  concernente la revisione generale del quadro giuridico delle  telecomunicazioni", approvato il 3.2.2000, e, specialmente, riguardo l'applicazione  degli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE, WP 36 (5042/00): "Parere  7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento  europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla  tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12  luglio 2000 (COM(2000)385)", approvato il 2.11.2000 e WP 37 (5063/00):  "Documento di lavoro: Tutela della vita privata su Internet, un approccio  integrato dell'UE alla protezione dei dati on-line", approvato il  21.11.2000.
 
  - All'interno dell'Unione europea cinque Stati membri  (Germania, Austria, Italia, Finlandia e Danimarca) hanno adottato misure intese  a vietare le comunicazioni commerciali non sollecitate. In altri Stati membri  esiste un sistema di possibilità di recesso oppure permane una situazione poco  chiara. È bene notare che la proposta di direttiva della Commissione relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore  delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385) del 12 luglio 2000 è in favore  di una soluzione armonizzata basata sulla possibilità di adesione; tale  approccio è stato unanimemente sostenuto dal Gruppo di lavoro nel Parere 7/2000  (WP 36 sopracitato). Si veda inoltre lo studio di S. Gauthronet e di E. Drouard  (ARETE) per la Commissione, "Messaggi pubblicitari indesiderati e  protezione dei dati personali", gennaio 2001,
    http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spamsumit.pdf 
  - La direttiva sul commercio elettronico stabilisce  ulteriori requisiti relativi alle comunicazioni commerciali non sollecitate in  quei casi in cui è consentita la possibilità di recesso conformemente alla  direttiva 97/66/EC.